La legge di Bilancio dello Stato 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 prevede sgravi per imprese e famiglie, nuove aliquote Irpef, soppressione Irap ditte individuali, sconti sui contributi previdenziali, reddito di libertà per le donne vittime di violenza, stabilizzazione giudici onorari, aiuti per la scuola. Sono queste le principali misure previste dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
La legge di Bilancio dello Stato 2022 è entrata in vigore il primo giorno dell’anno e apporta rilevanti novità tra le quali, in questa sede, si segnala la riforma delle aliquote IRPEF e delle detrazioni dal reddito.
NUOVE ALIQUOTE IRPEF (art. 1, c. 2, lett. a) della L. 234/2021 modifica l’art. 11 del DPR 917/1986 (TUIR).
Per effetto delle modificazioni apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2022 trovano applicazione le seguenti aliquote IRPEF per scaglioni:
- 23% fino a € 15.000
- 25% oltre € 15.000 e fino a € 28.000
- 35% oltre € 28.000 e fino a € 50.000
- 43% oltre € 50.000
NUOVE DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
L’art. 1, c. 2 della L. 234/2021 modifica, inoltre, il complessivo sistema di detrazioni per redditi da lavoro dipendente.
Nel dettaglio:
- se il reddito complessivo non supera € 15.000, la detrazione è pari ad € 1.880. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad € 690. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad € 1.380;
- se il reddito complessivo è superiore ad € 15.000 ma non ad € 28.000, la detrazione è pari ad € 1.910, aumentata del prodotto tra € 1.190 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 28.000, diminuito del reddito complessivo, ed € 13.000 [i.e.: 1910 + 1190 x (28.000 – reddito complessivo/13.000)];
- se il reddito complessivo è superiore ad € 28.000 ma non ad € 50.000, la detrazione è pari ad € 1.910, spettanti però per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 50.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 22.000 [i.e.: 1910 x (50.000 – reddito complessivo/22.000)].
Secondo la legge di Bilancio dello Stato 2022, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a € 65 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO ex DL 3/2020
L’art. 1, c. 3 della L. 234/2021 apporta modificazioni al DL 3/2020 con riguardo al c.d. “trattamento integrativo abrogando contestualmente l’ulteriore detrazione fiscale sperimentale che nel 2021 spettava, in misura variabile, al titolare di un reddito complessivo superiore ad € 28.000 e non oltre € 40.000.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento integrativo ex art. 1 del DL 3/2020 spetta in misura intera quando il reddito complessivo non sia superiore a € 15.000.
Il trattamento è inoltre riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore ad € 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda, quando il reddito complessivo sia inferiore a € 28.000 e superiore a € 15.000, rispettando però precise condizioni.
TERMINI DI MODIFICAZIONE DELLE ADDIZIONALI ALL’IRPEF
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta, il termine di variazione delle addizionali regionali, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.
Inoltre, l’art. 1, c. 7 della L. 234/2021 dispone che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 modifichino gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
SUPERBONUS
Confermato per tutto l’anno il Superbonus sulle abitazioni unifamiliari, sopprimendo i riferimenti a limiti di Isee, all’abitazione principale e ai termini di comunicazione Cila. Permane il vincolo di avanzamento dei lavori del 30% alla data del 30 giugno 2022. Prolungato il Superbonus per impianti fotovoltaici e l’installazione di colonnine di ricarica auto. Permane bonus mobili, col tetto di spesa detraibile portato a 10.000 euro. Ridotta la percentuale del bonus facciate al 60%. Confermata, per tutto il 2022, l’agevolazione per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua.
SCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
La manovra contempla uno sconto sui contributi previdenziali attraverso il taglio di 0,8 punti percentuali dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile fino a 35mila euro annui.
SOPPRESSIONE IRAP PER LIBERI PROFESSIONISTI E DITTE INDIVIDUALI
Irap (imposta regionale sulle attività produttive) abolita in favore dei lavoratori autonomi esercenti attività come persone fisiche (ditte individuali e liberi professionisti).
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