Il 5 novembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.276, e n.147 il decreto correttivo contenente disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Tali disposizioni entreranno in vigore il 1° settembre 2021.
Nello specifico, di seguito le modifiche sul codice della crisi d’impresa che entreranno in vigore a partire da settembre.
1- Definizione di crisi
La modifica riguarda prevalentemente la definizione dello stato di crisi, tale per cui non si fa più riferimento alla “difficoltà economico-finanziaria”, la quale viene invece sostituita dal termine “squilibrio economico-finanziario”; il quale può rendere più probabile l’insolvenza del debitore.
2- Procedura di allerta
Il decreto impone all’Agenzia delle entrate, non solo l’obbligo di segnalare al debitore la sua esposizione debitoria (considerata rilevante); ma anche che essa effettuerà segnalazione all’OCRI qualora, entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso, la situazione non sia stata regolarizzata o non si sia presentata istanza di composizione assistita.
In aggiunta sono altresì state modificate le soglie che impongono all’Agenzia delle Entrate di effettuare la segnalazione. Le quali sono di seguito riportate.
- € 100.000, se il volume d’affari dell’anno precedente non è superiore a 1 milione di euro;
- € 500.000, se il volume d’affari dell’anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
- € 1.000.000, se il volume d’affari dell’anno precedente è superiore a 10 milioni di euro;
3- Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI)
Le misure riguardano principalmente la composizione dell’organismo.
- Deve essere nominato un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria;
- Uno dei componenti deve essere designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.
4- Ruolo del Pubblico Ministero
Il decreto correttivo ha ampliato i poteri del Pubblico Ministero. Secondo le disposizioni, il Pubblico Ministero ha il potere di intervenire in tutti i procedimenti che riguardano l’apertura di una procedura di regolazione della crisi dell’insolvenza.
5- Misure protettive
Le misure protettive possono essere richieste contestualmente al deposito della domanda per l’ammissione ad una procedura di regolazione della crisi dell’insolvenza.
6- Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
Le novità inerenti i piani attestati di pagamento riguardano l’obbligatorietà del piano di disporre data certa ed indicare:
- La situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
- Le cause della crisi;
- Le strategie d’intervento ed i tempi necessari per il risanamento;
- I creditori e l’ammontare dei crediti;
- Gli apporti di finanza nuova;
- I tempi delle azioni da compiersi.
- L’elenco dei creditori estranei;
- Il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
7- Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
In tale ambito, il decreto correttivo ha confermato l’esclusione della possibilità di soddisfare i creditori in misura prevalente con il ricavato della continuità aziendale.
8- Esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Per quanto riguarda l’esecuzione del piano di ristrutturazione, la norma ha previsto che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario per portare a termine il piano omologato. Inoltre, l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento è tenuta a sorvegliare sull’adempimento del piano.
9- Concordato preventivo
Per quanto riguarda invece il concordato preventivo, è previsto che il debitore, oltre alla proposta di concordato, presenti un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
In caso di proposta di concordato di continuità, il decreto correttivo modifica la norma, e specifica che il debitore ha il dovere di presentare anche il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
10-Revocatoria fallimentare
Il decreto correttivo, riguardo la revocatoria fallimentare, esclude la possibilità di ricorrere alla revocatoria quando le rimesse su conto corrente non abbiano preventivamente introdotto in maniera durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca.
11-Accertamento del passivo
Per quanto invece riguarda l’accertamento del passivo, il curatore ha l’onere di comunicare immediatamente ai ricorrenti della dichiarazione di esecutività dello stato passivo. In aggiunta, il curatore deve informare i ricorrenti del diritto di proporre opposizione in caso di rifiuto della domanda.
Questa disposizione ha il fine di disincentivare la proposizione di impugnazioni allo stato passivo dei creditori.
12-Esdebitazione
Le modifiche riguardanti la procedura di esdebitazione è prevista la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia del decreto con il quale viene dichiarata l’esdebitazione del consumatore o professionista.
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